Tra gli effetti del COVID-19 la revisione dei rapporti personali e di alcune prassi lavorative sono tra quelli maggiormente impattanti.
Per i professionisti della fisioterapia, in particolare, si è determinato un nuovo modo di approcciare il paziente teso alla sua rassicurazione. Dalla sanificazione degli ambienti, ai DPI da indossare, sino all’igienizzazione degli ambienti si sono fatte strada regole che scandiscono ogni fase dell’incontro.
Per immaginare la routine della vita lavorativa del fisioterapista post emergenza, ASA ha realizzato il fumetto “Il ritorno alla fisioterapia | Una nuova routine” che, in modo semplice e immediato, visualizza i vari step che scandiscono il rapporto professionista-paziente.
“Dal momento dell’accoglienza sino alla fase del trattamento – spiega Carlo Marchesini, Marketing Manager ASA – il fumetto sintetizza le molteplici procedure adottate nei centri di fisioterapia di tutto il mondo per assicurare la massima sicurezza del paziente in modo chiaro, semplice e rassicurante. Grazie alla sua brevità si presta ad essere ricordato senza difficoltà: uno strumento pensato per i nostri partner affinché lo condividano con i propri clienti e pazienti così da renderli maggiormente consapevoli di quanto viene implementato nella pratica quotidiana per tutelare la salute di tutti”.
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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