I dati non lasciano dubbi: per ASA il primo trimestre del 2022, rapportato al paritetico del 2021, prosegue nel segno della crescita, sia in termine di volume d’affari che di dispositivi prodotti.
Un risultato frutto di una ragionata strategia commerciale tesa al consolidamento dei business già in essere e, parallelamente, allo sviluppo di mercati ad alto potenziale.
“Obiettivi che stiamo raggiungendo grazie ad una solida politica di affiancamento dei nostri partner storici, ai quali offriamo supporto continuativo nella pianificazione delle attività e nuovi prodotti e tecnologie funzionali a ritagliarsi un ruolo di primo piano sul mercato. Nei Paesi che approcciamo ex-novo, invece, ci concentriamo nel sostegno delle attività informative e formative quotidiane utili a favorire la diffusione delle nostre tecnologie e terapie”.
Terapie che, nei primi tre mesi dell’anno, confermano il loro trend di crescita e diffusione a livello mondiale.
La complessa congiuntura socio-economica globale unita alle implicazioni post pandemiche, ha delle tangibili ricadute sull’azienda ma non limita i progetti di sviluppo.
“Tensioni sui prezzi, tempistiche di approvvigionamento di componentistica e di imballaggi di difficile gestione, significativo rincaro dei costi energetici e dei trasporti sono criticità che affrontiamo quotidianamente. Purtroppo non prevediamo che la situazione sia destinata a stabilizzarsi a stretto giro, per questo rimaniamo flessibili e reattivi nei confronti dei singoli mercati, dalle esigenze commerciali e formative molto diverse ma tutte ugualmente rilevanti. I nostri distributori sono consapevoli della situazione e non si tirano indietro, sanno che il business non è fatto solo di prodotto: relazioni e visioni comuni sono fondamentali per vincere”
conclude Federico Castellani – Direttore Commerciale ASA.
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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