In epoca di Covid-19 c’è un nuovo termine che è entrato a far parte del vocabolario di ciascuno di noi e ha portato ad una sostanziale revisione dello stile di vita e di lavoro: “distanziamento sociale”.
Mantenere almeno 1 metro tra una persona e l’altra così da limitare la potenziale diffusione del virus non è solo un suggerimento o una buona pratica, ma un vero diktat che ha imposto nuove metodiche di avvicinamento a tutte quelle professioni che fanno del contatto umano uno “strumento”.
Lo sanno bene i fisioterapisti che, toccando il corpo, necessitano di prossimità. Un gap operativo che si affianca ad una componente psicologica: la paura del paziente di essere contaminato proprio dall’avvicinarsi di un’altra persona o dal contatto con la strumentazione.
Per superare questo freno, rassicurandolo, oltre ad applicare l’abc in tema di pulizia e sanificazione, il poter garantire al singolo paziente trattamenti che non implicano il contatto fisico intensivo e richiedono solo la supervisione dell’operatore è un vero plus.
I dispositivi per fisioterapia e riabilitazione ASA vanno in questa direzione come conferma, ad esempio, M6, dispositivo per Laserterapia MLS®. Il movimento della sua testata robotizzata viene infatti gestito attraverso un’avanzata interfaccia utente che richiede unicamente la supervisione del trattamento da parte del terapista, effettuato in sicurezza, efficacia e autonomia. Il possibile rischio contaminazione viene inoltre tenuto sotto controllo dall’assenza di contatto tra la testa robotizzata e il paziente. Analogo principio qualifica anche Mphi 5 grazie all’applicatore multidiodico Charlie: il fisioterapista deve unicamente settare i parametri e verificare l’andamento dell’applicazione che avviene in massima sicurezza e senza vicinanza.
“Operatore-indipendente” sono infine i dispositivi per Magnetoterapia Easy Qs e PMT Qs, in cui il fattore sicurezza è ulteriormente potenziato dalla possibilità per il paziente di ricevere il trattamento vestito.
Il “distanziamento sociale” può dunque non essere un limite se si utilizzano delle soluzioni terapeutiche affidate a dispositivi pensati in modo da rispettarlo e garantirlo. Il tutto senza andare a discapito dell’efficacia della seduta, avendo sempre a cuore l’esigenza primaria di chi vi si sottopone: recuperare il benessere e la migliore condizione fisica.
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
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30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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