Training direttamente nell’headquarter ASAlaser per un gruppo selezionato di medici thailandesi specializzati in terapia fisica e riabilitazione provenienti da strutture governative (Ospedali della Polizia e della Air Force Thailandese) e da prestigiosi atenei locali. La formazione, dedicata all’approfondimento delle soluzioni terapeutiche dell’azienda (Hilterapia® e Laserterapia MLS®), è stata articolata in una sezione teorica e in una pratica.
Tre giorni di full immersion che hanno consentito ai partecipanti di apprendere gli effetti biologici e terapeutici delle terapie e di approfondirne le modalità di applicazione per ottimizzarne i risultati ottenibili.
“Proprio questo aspetto di migliore gestione del trattamento per metodi e tempi – spiega Giacomo Granozio, Area Manager ASAlaser – ha riscosso particolare interesse da parte dei medici operativi negli ospedali che, dovendo quotidianamente trattare un alto numero di pazienti, necessitavano di linee guida concrete per poter offrire i migliori risultati contraendo le tempistiche. I suggerimenti offerti dai nostri trainer per un utilizzo avanzato delle terapie hanno trovato una controprova nel corso della sessione pratica. Alcuni pazienti, tra cui Enyob Faniel (oro nella maratona a squadre degli Europei di Berlino), sono stati trattati infatti applicando queste metodiche avanzate che prevedono una riduzione dei tempi di applicazione e dell’energia erogata”.
La formazione agli specialisti Thai non si ferma però qui a conferma dell’importanza che ASA attribuisce al training continuo: già in calendario, infatti, un nuovo appuntamento in occasione della sedicesima edizione di Apalms (Asian Pacific Association for Laser Medicine and Surgery) dal 19 al 20 Ottobre a Bangkok.
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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