Il Regolamento dell'Unione Europea sui Dispositivi Medici (EU MDR) è un quadro normativo completo che mira a rafforzare la sicurezza dei pazienti e a garantire l'efficacia dei Dispositivi Medici commercializzati nell'UE. Entrato in vigore nel maggio 2021, EU MDR sostituisce la Direttiva sui Dispositivi Medici (MDD) e la Direttiva sui Dispositivi Medici Diagnostici In-Vitro (IVDD), apportando cambiamenti e implicazioni significative per vari stakeholder, compresi i distributori.
Negligenze, comportamenti scorretti, lentezze burocratiche, disallineamento tra i Paesi dell'UE:
Il Regolamento introduce diversi cambiamenti fondamentali rispetto al suo predecessore MDD.
EU MDR amplia la definizione di Dispositivi Medici, introducendo criteri di classificazione più severi e rafforzando la sorveglianza post-vendita. Il Regolamento sottolinea inoltre il ruolo degli operatori economici nel garantire la sicurezza e la conformità dei Dispositivi.
L'attuazione di EU MDR è iniziata nel maggio 2021, consentendo un periodo di transizione per consentire a tutti gli enti coinvolti di ottemperare pienamente.
EU MDR identifica i distributori come operatori economici, ritenendoli responsabili dei Dispositivi che immettono sul mercato.
L'attuazione di EU MDR influisce sulla catena di fornitura e sulle pratiche di gestione dei dati dei distributori.
Per adempiere alle loro maggiori responsabilità, i distributori hanno bisogno di personale qualificato e formato.
L'adeguamento a EU MDR può comportare investimenti in tecnologia, personale e formazione, con conseguente aumento dei costi operativi per i distributori. Tuttavia, la non conformità può comportare costi ancora più elevati a causa delle sanzioni e della perdita di accesso al mercato.
La conformità a EU MDR consente ai distributori di acquisire credibilità presso gli operatori sanitari, dimostrando l'impegno verso qualità e sicurezza.
Inoltre, i distributori che abbracciano tempestivamente EU MDR possono ottenere un vantaggio competitivo dimostrando ai clienti rispetto delle regole e affidabilità. In questo modo possono posizionarsi come partner privilegiati nella catena di fornitura.
I distributori devono riconoscere l'importanza di adattarsi al nuovo panorama normativo, assicurando un'attività di successo e conforme all’interno di un mercato dei Dispositivi Medici in continua evoluzione.
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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