“Quello che in questi anni abbiamo sempre ricercato in un’azienda partner non è mai stata la semplice fornitura o soltanto la sponsorizzazione. Abbiamo voluto infatti dare valore al termine “partner”, coinvolgendo a tutto tondo chi sceglie di abbinare il proprio brand al nostro movimento, in una condivisione di obiettivi e valori. I successi di questi anni sono pertanto frutto di un gioco di squadra nella quale un ruolo importante e da protagonista l’ha giocato ASAlaser, non solo perché ha permesso allo staff medico di essere all’avanguardia e quindi ai nostri atleti di essere sottoposti a terapie di prim’ordine, ma anche e soprattutto perché abbiamo visto il reale coinvolgimento e la passione con cui hanno condiviso ogni momento importante degli ultimi dieci anni della scherma italiana. Sono certo che questo spirito e questa formula, rivelatasi vincente, continuerà a lungo e non potrà che essere apportatrice di benefici”.
Commenta così i dieci anni di stretta collaborazione tra ASAlaser e la Federazione Italiana Scherma (FIS) Giorgio Scarso, Presidente della Federazione.
Partnership che ha visto le soluzioni terapeutiche dell’azienda – Hilterapia® e Laserterapia MLS® - in forza al team di medici e fisioterapisti degli Azzurri della scherma a partire dai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008. A siglare i successi del sodalizio sono state anche le recenti vittorie ai “Campionati del Mondo WUXI 2018” durante i quali le terapie ASA sono state di supporto per la preparazione degli atleti alle competizioni e per il recupero durante le gare.
“Condividiamo con la FIS valori come impegno e costante ricerca della migliore performance – spiega Roberto Marchesini, Managing Director ASAlaser - consapevoli che il successo nasce da qui, oltre che dalla costanza e dalla passione. Non possiamo che essere soddisfatti ed orgogliosi di aver condiviso un tratto di strada importante per la crescita reciproca”.
Come a dire: squadra vincente non si cambia.
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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