Supera il già significativo risultato del 2016 registrando un +13% il 2017 di ASAlaser che ha fatto di ricerca, internazionalizzazione e formazione i suoi capisaldi. Per raggiungere questo obiettivo l’azienda ha anche incrementato il numero dei propri dipendenti diretti del 20% ed ulteriori inserimenti sono previsti durante l’anno. “Le risorse sono per noi un bene primario – spiega Roberto Marchesini, CEO ASAlaser – per questo investire in formazione interna è un diktat”. Lo confermano anche i numeri: oltre 2000 sono state infatti nel 2017 le ore di training erogate, articolate in corsi di gruppo e one-to-one. Nel segno della continuità sono stati, infine, i fondi per la Ricerca: nel 2016 l’azienda vi ha destinato circa il 13,5% del fatturato portato al 14% nel 2017. “Ad oggi sono oltre 150 i lavori scientifici nell’ambito di ricerche e studi clinici promossi da ASA. In media ogni anno – spiega Lucio Zaghetto Scientific & Educational Director – sono 6/7 i programmi di ricerca di base e clinica, della durata media di 2-3 anni, che vengono portati avanti direttamente dallo staff di ASAcampus (divisione ricerca di ASAlaser, ndr) e lo stesso impegno è programmato anche per quest’anno”. Anno che per l’azienda sarà nel segno dell’affermazione dell’innovativa strategia terapeutica TT e del dispositivo HIRO TT - presentato con successo a “MEDICA 2017- World Forum for the medicine” – e dello sviluppo di ulteriori soluzioni terapeutiche. “Il 2018 – anticipa Marchesini – sarà anche l’anno in cui porremo le fondamenta del nuovo sito produttivo funzionale a garantire la migliore qualità del lavoro a tutti i nostri dipendenti”.
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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