La rapida evoluzione della medicina veterinaria nell’ultimo decennio, complice l’introduzione di nuove tecnologie che hanno modificato tecniche diagnostiche e terapeutiche, ha portato ASAlaser a guardare con interesse al settore, approfondendo l’applicazione di una delle sue terapie di punta – Laserterapia MLS®- nella risoluzione di patologie diffuse negli animali da compagnia, negli equini e nelle specie esotiche. Dalla ricerca dell’attuabilità di questo progetto nel 2010 ASAlaser ha sviluppato la divisione veterinaria ASAvet che si propone di offrire ai Medici Veterinari soluzioni terapeutiche innovative, contribuendo al conseguimento di nuovi traguardi nella tecnologia e nella ricerca scientifica. Alla guida di un gruppo di studio composto da professionisti e docenti del settore veterinario che si propongono di sviluppare studi clinici centrati sull'utilizzo della Laserterapia MLS® nel trattamento di specifiche patologie riscontrate nella pratica ambulatoriale quotidiana del medico veterinario, ASAvet si avvale della collaborazione nell'attività di Ricerca Clinica del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell'Università di Padova. La divisione veterinaria di ASAlaser ha inoltre un ruolo attivo nei rapporti con le principali associazioni di veterinaria, come confermano le partnership strette con il Gruppo di Studio di Fisioterapia e Riabilitazione di SCIVAC (Società Culturale Italiana per Veterinari Animali da Compagnia), con SIVAE (Società Italiana Animali Esotici) e SIFIRVET (Società Italiana di Fisiatria e Riabilitazione Veterinaria). <<L’efficacia dell’applicazione della Laserterapia MLS® nella risoluzione di patologie comuni tra i pet – spiega Lucio Zaghetto, CEO di ASAlaser – è testimoniata dal successo raccolto sia negli USA, dove i dispositivi per l’applicazione della nostra terapia sono distribuiti da Cutting Edge, la più importante società statunitense dedicata alla distribuzione di tecnologie laser, sia nei paesi del Nord Europa>>.
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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